Anche i titolari di licenza di Investigazione e ricerche possono nominare guardie giurate! (sentenza Tar Toscana II sezione)
Ormai da anni abbiamo preso atto di come le Prefetture, seguendo precisi orientamenti del Ministero dell'Interno, stiano cercando di ridimensionare la professione di Investigatore Privato, non seguendo il percorso più corretto sotto il profilo costituzionale e della certezza del diritto, ovvero quello di modificare la normativa vigente, ma emanando circolari spesso in contrasto con la lettera della legge o manifestando oralmente pareri e orientamenti che le Prefetture poi applicano in modo difforme l'una dall'altra.
L'esempio più significativo è quello del rifiuto di molte prefetture di nominare guardie particolari giurate addette alle informazioni o alle indagini su richiesta di istituti di Investigazioni Private, nonostante sia palesemente previsto dalla normativa di riferimento (art. 254 Reg. Tulps, tra gli altri) e con la contraddizione che a Reggio Emilia è obbligatorio decretare i collaboratori investigativi mentre a Modena è vietato in quanto l'organo di PS ritiene che solo i titolari di licenza di vigilanza per la custodia di beni o proprietà private possano nominare guardie giurate.
Per fortuna i TAR iniziano a prendere posizione anche su questo tema con la sentenza in oggetto che riporto senza ulteriori commenti e che ricorda sostanzialmente due cose;
1. La licenza di Investigazione è a tutti gli effetti una licenza di vigilanza che abilita a fare cose diverse dalla mera custodia di proprietà per mezzo di guardie armate e in divisa e in modo diverso, in quanto attività professionale improntata al principio dell'intuitu personae e non quindi attività commerciale che preveda un a mera somministrazione di servizi.
2. La licenza in oggetto è specializzanda rispetto a quella che autorizza alla mera custodia della proprietà privata, facoltà che appartiene a qualunque cittadino e che detta licenza autorizza solo a svolgere in forma di attività commerciale e conto terzi e senza qualifiche aggiuntive, al contrario nessun cittadino ha il diritto di svolgere indagini, nemmeno per se medesimo senza la necessaria licenza prevista dall'art. 134 TULPS.
Testo della sentenza:
sul ricorso n. 1127/1990 proposto da BONAIUTI DORIANO, quale legale
rappresentante dello Studio Kim s.r.l., con sede in Firenze, nonchè in proprio,
unitamente a GIOMI LAURA, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Guido Puliti e
domiciliati in Firenze nel suo studio via Cavour, 36;
- il PREFETTO di FIRENZE, pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, ope legis domiciliato in Firenze
in Via degli Arazzieri n. 4;
della nota 11.05.1990 n. 890427 con cui il Prefetto di Firenze ha respinto la domanda
presentata dai ricorrenti al fine di ottenere il decreto di approvazione della nomina della
sig.ra Giomi Laura come guardia giurata, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Firenze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, relatore il Consigliere Lydia A. O.
Spiezia, l’avv. Guido Puliti e l’ avv. dello Stato Piercarlo Pirollo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
1. Con ricorso notificato il 30 luglio 1990 alla Prefettura di Firenze il sig. Bonaiuti
Doriano, in proprio e quale legale rappresentante della società che gestisce l’agenzia di
investigazioni “Agenzia Oltrarno”, con sede in Firenze, unitamente alla sig.ra Giomi
Laura, dipendente ed aspirante guardia giurata, ha chiesto l’annullamento della nota 11
maggio 1990 n. 890427 con cui il Prefetto di Firenze aveva negato l’approvazione della
nomina della suddetta dipendente a guardia giurata, in quanto “non è consentito, ai sensi
della normativa vigente, lo svolgimento dell’attività di guardia giurata se non nelle
ipotesi espressamente previste dal legislatore”.
Avverso tale diniego deduce le seguenti censure:
1) Eccesso di potere e difetto di motivazione;
2) Violazione del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773 art. 134, nonchè del R.D. 06.05.1940 n.
635 artt. 254, 255 e 257.
Si è costituita con atto formale l’Avvocatura dello Stato di Firenze chiedendo il rigetto
del ricorso e, nel gennaio 2005, ha depositato documenti ed una relazione redatta nel
dicembre 1990 dalla Prefettura interessata ed indirizzata alla stessa Avvocatura dello
Stato.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è
passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il ricorso appare fondato con riguardo sia alla
censura di difetto di motivazione sia a quella di violazione del T.U.L.P.S. R:D. n.
773/1937, art. 134, e R.D. 635/1940, artt. 254, 255 e 257.
Infatti in realtà il diniego del decreto di approvazione per la nomina della sig.ra Giomi
Laura come guardia giurata è motivato soltanto con un generico riferimento alla
“normativa vigente”, che limiterebbe l’attività di guardia giurata alle sole ipotesi
“espressamente previste”: in tal guisa, quindi, da un lato, al privato richiedente non viene
indicata, neanche per relationem, la fonte normativa ostativa al provvedimento
favorevole, mentre, dall’altro, viene fatta una affermazione priva di effettivo contenuto in
quanto si limita a rilevare che l’attività di guardia giurata può essere svolto soltanto nelle
ipotesi previste dalle disposizione di settore.
Peraltro il diniego impugnato risulta, comunque, viziato anche per violazione delle stesse
disposizioni del testo unico di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento meglio
sopra indicate: infatti il regolamento del T.U.L.P.S. di pubblica sicurezza prevede, da un
lato, che gli istituti di investigazione privata in sede di rilascio della relativa licenza
indichino – tra l’altro – anche l’organico delle guardie giurate ed i loro turni di servizio
(art. 257 R.G. 635/1940), mentre, dall’altro, consente espressamente che “gli agenti alle
dipendenze di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa ed il
distintivo” (art. 254).
Quindi, ad avviso del Collegio, le suddette disposizioni sono sufficienti per escludere – al
di là del difetto di motivazione - che - all’epoca – la normativa del settore non
consentisse alle guardie giurate l’attività investigativa, così come – invece – si desume
(anche se in sede postuma di ricognizione) dalla nota illustrativa trasmessa dalla stessa
Prefettura di Firenze in data 04.12.1990 all’Avvocatura dello Stato, che l’ha esibita in
giudizio nel gennaio 2005.
3. Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato
il diniego impugnato con il conseguente obbligo della Prefettura di Firenze di
riesaminare, ora per allora, l’istanza presentata all’epoca dai ricorrenti.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati in
Euro 1.000,00 (mille/00)
oltre IVA e CPA a favore della parte ricorrente, vengono posti a carico della Prefettura di
Firenze.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
di diniego impugnato.
Pone gli onorari di lite, liquidati in
Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA a favore della
parte ricorrente, a carico della Prefettura di Firenze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 9 e 31 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Raffaele POTENZA - Presidente f.f.
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere, est.
F.to Raffale Potenza
F.to Lydia ada Orsola Spiezia
F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 GIUGNO 2005
Firenze, lì 16 giugno 2005
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Silvana Nannucci
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Ric. n. 1127/1990