Il privato ha il diritto di difendere la sua proprietà e quella di terzi dagli attacchi dei malfattori, e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentirne l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n.37960 del 7 luglio 2004, precisando che tale diritto in capo al privato sussite pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se lo stesso non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha definito "encomiabile" l'operato di un soggetto che intervenuto in difesa di un giovane a cui era stato sottratto un portafoglio. (Altalex, 18 ottobre 2004) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE SENTENZA n.37960/2004 Sul ricorso proposto da O. M. avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, sezione I penale, in data 12 dicembre 2003.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere P.A. S. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale S. Consolo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva: MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza del 13 gennaio 2003, il Tribunale di Bologna dichiarò O. M. responsabile dei reati di rapina impropri aggravata e di porto di arma da taglio, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannò alla pena di tre anni e un mese di reclusione e di euro 600 di multa.
Avverso tale provvedimento l’imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 dicembre 2003, respinse il gravame.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: erronea applicazione della legge penale relativamente agli artt. 383 c.p.p. e 5 c.p., e conseguentemente dell’art. 628, comma 2, c.p..
Il ricorrente sostiene che l’O. non risponderebbe della rapina impropria a lui attribuita per i seguenti motivi: l’imputato aveva sottratto un portafoglio a una giovane ma si era reso conto che una persona si era accorta del furto; perciò aveva lasciato cadere a terra l’oggetto rubato e si era dato alla fuga; ma la persona che lo aveva visto rubare lo aveva inseguito; tuttavia, poiché tale persona non aveva alcun diritto di arrestarlo, atteso che per il furto aggravato tale facoltà non è data al comune cittadino, egli aveva reagito a quella che, secondo la tesi difensiva, sarebbe stata una violenza privata, sia pure in buona fede, nei suoi confronti.
La censura è manifestamente infondata. La fattispecie in esame rientra nella tipica ipotesi di rapina impropria, prevista dall’art. 628, comma 2, ultima parte, c.p.: è stato accertato, infatti, che l’imputato, immediatamente dopo avere rubato un portamonete a una ragazza, ebbe, al fine evidente di procurarsi l’impunità, a usare violenza nei confronti di S. M., il quale aveva cercato di fermarlo.
Ben poco vi sarebbe da aggiungere a quanto sopra riferito, se il ricorrente non avesse tentato di sostenere che la reazione dell’O. era stata legittima, in quanto il menzionato S. lo aveva inseguito pur non avendo il diritto di arrestarlo, e avrebbe quindi commesso una violenza privata ai suoi danni.
Ma anche tale tesi difensiva, che vorrebbe addirittura criminalizzare l’encomiabile operato di un soggetto intervenuto in difesa di un diritto altrui, è del tutto destituita di fondamento.
Il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella di terzi dagli attacchi dei malfattori (arg. Ex artt. 52 e 59, comma 4, c.p.); e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentirne l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.
Dunque, l’operato del S. era assolutamente legittimo; e da ciò consegue la manifesta infondatezza della tesi difensiva.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della casa delle ammende della somma di 600 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di seicento euro alla cassa delle ammende. 7 luglio 2004.
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2004.